È stato pubblicato il Decreto attuativo della Patente a crediti per le imprese in edilizia, introdotto con Decreto PNRR-bis (DL 19/24) che dovrà entrare in vigore dal 1° ottobre 2024. In allegato il testo, di seguito i tratti principali del Decreto:
- CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI
Secondo l’art. 27, comma 1, del Dlgs 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Quindi, per poter operare in cantiere, devono essere in possesso della patente tutte le imprese ed i lavoratori autonomi – non solamente quelli edili – che “operano” nei cantieri. Per la definizione di “cantiere” si intende “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile". Si ricorda che secondo la giurisprudenza devono essere considerati edili "i lavori che- comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti.
-CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI
Tre categorie di soggetti ed attività sono esclusi dall’obbligo della patente a crediti:
a) imprese o lavoratori autonomi che eseguono “mere forniture”;
b) imprese o lavoratori autonomi che eseguono solo “prestazioni di natura intellettuale”.
c) le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
- CHI CONTROLLA IL POSSESSO DELLA PATENTE
A norma dell’art. 90, comma 9, lettera b-bis), il committente o il responsabile dei lavori verifica “il possesso della patente” (o del documento equivalente o della attestazione SOA di terza classificazione) “nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi”, anche nei casi di subappalto. Trattandosi di un adempimento sanzionato, l’indicazione deve ritenersi tassativa, e quindi limitata effettivamente alle sole imprese esecutrici, con esclusione di ogni altro soggetto.
-COME SI PRESENTA LA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
La domanda si presenta attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dalla stessa deve risultare il possesso di alcuni requisiti, indicati all’art. 27, comma 1) del Dlgs 81/2008.
Tali requisiti sono:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I requisiti sub a), c) ed e) sono comprovati con autocertificazione; i requisiti sub b), d) ed f) sono comprovati mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Possono presentare la domanda il legale rappresentante dell'imprese o il lavoratore autonomo.
-COME SI ATTRIBUISCONO I CREDITI
L’articolo 4 delinea la misura e le condizioni per acquisire punteggio (il massimo complessivo sono 100 punti) e l’articolo 6 indica le modalità dell’incremento automatico del punteggio.
In primo luogo all’atto della domanda viene attribuito automaticamente un punteggio, pari a 30 punti, in modo indistinto per tutti. A quel punteggio occorre aggiungere:
-fino a 10 crediti rispetto alla storicità dell'azienda;
-fino a 20 crediti in un progressivo automatico incremento di punteggio pari ad un punto per ogni biennio successivo al rilascio della patente;
-fino a 40 punti rispetto all’adozione di misure in tema di prevenzione o attività di formazione intrapresa dall’azienda.
-COME SI PERDE IL PUNTEGGIO
il presupposto per la decurtazione del punteggio della patente è l’esistenza di un provvedimento definitivo (ossia una sentenza passata in giudicato) emanato nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi per le violazioni tassativamente indicate nell'allegato I-bis del Decreto.
-QUANDO SI SOSPENDE LA PATENTE E COME SI RECUPERANO I PUNTI
L’articolo 7 della bozza di decreto ministeriale regola la fattispecie nella quale, per effetto della decurtazione dei punti, venga meno il punteggio minimo di 15 punti necessario per operare in cantiere: solamente in questa ipotesi è possibile recuperare interamente il punteggio minimo, tornando così nella condizione di poter operare nei cantieri. Per poter usufruire di questa ipotesi, i soggetti responsabili della violazione e dei lavoratori del cantiere interessato dalla violazione devono dimostrare di aver adempiuto all’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e devono – eventualmente - realizzare uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (previsti dall’articolo 5, comma 2).
La bozza di decreto ministeriale costituisce esito di un confronto ancora in corso.
Si invitano le imprese interessate a segnalarci eventuali profili di interesse contattandoci alla mail:
progettoprocurement@un-industria.it